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TITOLO I°
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art.1
– E’ costituita con sede in Valperga, Frazione Gallenca n° 100 una
Associazione denominata “Vignaioli Valperghesi O.N.L.U.S.”
Alla presente O.N.L.U.S. si applicano tutte le disposizioni previste
dal D.Lgs. n° 460/97.
E’ fatto obbligo l’uso dell’acronimo ONLUS o della locuzione
“organizzazione non lucrativa di utilità sociale” nella
denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico.
Art.2
– L’Associazione ha durata a tempo indeterminato, in dipendenza
della necessità cui è destinata e della collaborazione volontaria su
cui si regge.
Art. 3
– L’Associazionesi ispira a principi di solidarietà, ecologia e
nonviolenza.
L’Associazione non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale volte alla
salvaguardia e alla promozione del patrimonio ambientale e culturale
con particolare riguardo alla viticoltura, al paesaggio agrario,
alle tradizioni e ai mestieri contadini nel Comune di valperga e
nelle aree limitrofe.
E’ previsto l’esercizio di qualsiasi attività commerciale purche’
sia svolta in maniera sinergica e comunque ausiliaria rispetto al
perseguimento dello scopo sociale.
Art. 4
– L’Associazione ha, in particolare, le seguenti finalità :
-
proporre
strumenti, provvedimenti e politiche che sostengano la
viticoltura, ed in particolarela produzione di vino di qualità,
e l’attività agricola a basso impatto ambientale nel Comune di
Valperga e nelle aree limitrofe;
-
promuovere la
salvaguardia , la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio
agrario ed in particolare di quello del Comune di Valperga e
della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Belmonte;
-
proporre
strumenti, provvedimenti e politiche mirati alla difesa, alla
conservazione, al restauro e al recupero degli insediamenti
vitivinicoli presenti nel territorio canavesano ed in
particolare nel Comune di valperga e aree limitrofe;
-
promuovere la
ricerca, la conoscenza e la diffusione delle produzioni agricole
tipiche locali;
-
valorizzare e
migliorare il patrimonio genetico vegetalecon particolare
riguardo ai vitigniautoctoni e della regione mediterranea;
-
elaborare ,
autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi
privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti per
attuare le finalità di cui ai suddetti punti;
-
raccogliere ,
elaborare e sistematizzare i dati, gli articoli, i documenti e
le testimonianze orali inerenti gli scopi dell’Associazione per
la realizzazione di un centro di documentazione pubblico;
-
organizzare
convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale,
attività culturali,progetti educativi scolastici ed
extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali,
pubblicare libri, testi divulgativi, tesi di laurea, offrire
borse di studio o quant’altro sia utile per favorire
l’approfondimento tecnico e la diffusione della conoscenza
presso un più vasto pubblico dei temi relativi alle sopraesposte
finalità ;
-
realizzare
pubblicazioni periodiche e non , utili per realizzare le
suddette finalità;
-
promuovere
scambi culturali e progetti di ricerca comuni con altre aree
vitivinicole del Canacese e delle aree limitrofe oltre che delle
regioni europee di alta collina e di montagna;
-
collaborare
con la Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Belmonte per
sostenerlo nell’attuazione dei suoi piani e programmi.
Art. 5
- L’Associazione potrà collaborare, nelle forme più opportune, con
altre organizzazioni simili , con privati e con gli enti pubblici.
Potrà compiere inoltre tutte le operazioni economiche, mobiliari ,
immobiliari e finanziarie necessarie ed utili allo svolgimento della
propria attività.
E’ espressamente vietato all’Associazione di svolgere altre attività
al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di
quelle considerate direttamente connesse.
TITOLO II°
PATRIMONIO – MEZZI FINANZIARI
Art.
6
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
-
dai beni
mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell’Associazione;
-
dalle
eventuali eccedenze dei contributi associativi sulle spese;
-
da eventuali
erogazioni, donazioni e lasciti.
Art.
7
- Le entrate dell’Associazione sono costituite:
Art. 8
- L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio si redige il bilancio consuntivo a
norma di legge.
Art. 9
- E’ fatto divieto di cedere beni o di prestare servizi diversi da
quelli propri dell’Associazione a condizioni più favorevoli ai soci,
agli associati, ai partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo
operano per l’Associazione o ne fanno parte.
TITOLO III°
MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10
- L’Associazione è costituita da due tipologie di soci che
collaborano gratuitamente:
-
soci ordinari;
-
soci
sostenitori.
-
Soci
meritevoli
Art. 11
Sono soci ordinari e sostenitori tutti coloro che, persone fisiche e
giuridiche, facciano domanda di far parte dell’Associazione
condividendone gli scopi e versando la quota associativa annuale,
previo giudizio di ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
Per i soci sostenitori la quota associativa annuale corrisponde
almeno al triplo della quota prevista per i soci ordinari.
Sono
soci meritevoli quelli ritenuti tali dall’Associazione per
particolari meriti inerenti l’oggetto sociale
I soci , la cui ammissione all’Associazione è subordinata
all’accettazione del Consiglio Direttivo , sono tenuti a versare la
quota associativa nella misura e con le modalità che verranno
determinate annualmente dall’Assemblea. I contributi devono essere
versati entro il 31 dicembre di ogni anno.
Possono essere soci solo i maggiori di età.
Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione
alla vita associativa.
L’Associazione accetta la collaborazione di volontari giudicati
idonei dal Consiglio Direttivo.
Art. 12
- La qualità di socio si perde per decesso, per rinuncia, per
eventuale esclusione operata dal Consiglio Direttivo per gravi
motivi, quali la morosità nel versamento della quota annua, azioni
indegne deliberate dal Consiglio Direttivo;
La deliberazione di esclusione dovrà essere adottata in conseguenza
della sopravvenuta inidoneità del socio a fornire la propria opera a
favore dell’Associazione.
Art. 13
- E’ fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici,
politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci,
amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualsiasi
titolo dell’Associazione, nonché di soggetti che effettuano
erogazioni liberali nei confronti dell’Associazione stessa.
Art. 14
- E’ prevista l’assunzione di personale remunerato nei limiti posti
dalle norme vigenti in materia di O.N.L.U.S. .
E’ fatto divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di
terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi
dell’Associazione.
TITOLO IV°
ASSEMBLEA
Art.15
- L’Assemblea delibera in ordine a:
-
bilancio
preventivo e consuntivo;
-
nomina, revoca
e responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo;
-
regolamento
interno, indirizzi e linee generali dell’Associazione;
-
determinazione
della quota associativa annuale;
-
modificazioni
dell’atto costitutivo;
-
quant’altro
riservato alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o
sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art.16
- L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo
almeno una volta all’anno, con comunicazione scritta inviata
aciascun socio effettivo, almeno 10 giorni prima di quello fissato
per l’adunanza e con affissione dell’avviso presso la sede nello
stesso termine.
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del
luogo e dell’ordine del giorno.
L’Assemblea puo’ essere altresì convocata in via straordinaria ogni
qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta
di almeno un terzo dei soci: in tal caso il Consiglio Direttivo deve
provvedere alla convocazione entro 15 gg. Dal ricevimento della
richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni
dalla convocazione.
In
prima convocazione l’Assemblea e’ costituita regolarmente con la
presenza della meta’ piu’ uno dei soci presenti in proprio o per
delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione e’
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti,
in proprio o per delega. Ciascun socio ha un solo voto e non puo’
essere portatore di piu’ di quattro deleghe.
Art. 17
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza,
dal Vice-Presidente o da altro consigliere a ciò delegato dal
Consiglio Direttivo o da un socio designato dall’Assemblea stessa.
Art. 18
- Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le
maggioranze previste dall’art. 21 C.C. .
TITOLO V
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19
- L’associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da tre
a sette membri, eletti dall’Assemblea, che durano in carica un
biennio.
I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente,possono essere
eventualmente rieleggibili.
In caso di dimissione o decesso di un Consigliere, il Consiglio
Direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida
alla prima Assemblea annuale.
Nel caso venga a mancare la maggioranza dei membri in carica dovrà
essere convocata l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio
Direttivo.
Art.20
- Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente che
e’ il rappresentante legale della associazione ,un Vice-Presidente
e un segretarioi.
Art. 21
- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo
reputi necessario.
Art. 22
- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria estraordinaria dell’Associazione . Esso procede
pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla
loro presentazione all’Assemblea, all’assunzione di dipendenti ed
impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento
per il funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è
obbligatoria per tutti gli associati.
Art. 23
- Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente
più anziano presiede il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente
l’Associazione, provvede all’esecuzione dei deliberati
dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare
i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima
riunione.
Art. 24
E’ fatto divieto di corrispondere, anche in natura, ai componenti
del Consiglio Direttivo emolumenti individuali di qualsiasi tipo.
TITOLO VI°
REVISORE DEI CONTI
Art. 25
- La gestione dell’Associazione è controllata da un Revisore dei
Conti o da un Collegio di Revisori a norma di legge eletti dall’Assembleaogni
quinquennio.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, redigeranno una Relazione ai bilanci annuali, potranno
accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di
titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi
momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
TITOLO VII°
COMITATO SCIENTIFICO
Art. 26
- Il Comitato Scientifico, formato da esperti nel campo della
viticoltura, dell’ambiente, del giornalismo , della cultura e della
ricerca,è composto da un numero variabile di membri che vengono
designati dal Consiglio Direttivo e durano in carica un biennio. Il
Comitato Scientifico, nel cui seno sarà nominato un Presidente, si
dovrà riunire su proposta del Consiglio Direttivo. L’assenza non
giustificata di un membro a tre riunioni consecutive comporterà la
decadenza immediata dello stesso.
Il Comitato Scientifico , su proposta del Consiglio Direttivo,dovrà
valutare la fattibilità dei progetti dell’Associazione, proporre
eventualmente strategie di intervento e fornire il proprio parere su
qualsiasi problematica inerente gli scopi dell’Associazione. Esso
delibera a maggioranza di voto dei presenti. A parità di voti
prevarrà il voto di chi presiede. Il parere del Comitato Scientifico
non è vincolante per l’Associazione.
Art. 27
Nello svolgimento dellla propria attivita’ l’ Associazione adotta un
marchio di impresa collettivo che garantisce l’origine e la qualita’,
noche’ la tradizionalita’ dei prodotti che gli associati
eventualmente commercializzeranno direttamente o con l’ausilio
dell’associazione stessa o di una eventuale cooperativada
costituirsi .
Il
marchio e’ costituito da …….
Per
poter usufruire del marchio , gli utilizzatori dovranno farne
richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione , il
quale decidera’ insindacabilmente sulla concessione sulla base del
presente statuto e del rispetto da parte del richiedente delle
finalita’ dell’associazione e dei requisiti espressi.
L’Associazione detiene in assoluta esclusiva il marchio e ne tutela
l’uso vigilando su ogni forma di abuso o azione che possa causare
discredito del medesimo. La stessa ha il diritto in qualsiasi
momento dimostrata l’infrazione alle norme d’uso stabilite
dall’Assemblea in apposito regolamento di revocare immediatamente al
trasgressore l’uso del marchio ed applicare una sanziona
proporzionata alla gravita’ della violazione.
TITOLO VIII°
SCIOGLIMENTO – VARIE
Art. 28
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
I beni e le somme che residuano,in caso di scioglimento, cessione o
estinzione dell’Associazione, devono essere devoluti a similari
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità
pubblica, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma
190, della legge n° 662/96.
Art. 29
- Tutte le eventuali controversietra soci e tra questi e
l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi
non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra
giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da
nominarsi dall’Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza
formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 30
- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto ,
si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge
dell’ordinamento giuridico italiano.
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